Addentriamoci nella materia contabile specifica per le Agenzie di Viaggio e per i Tour Operator per dare qualche utile indicazione su una materia di grande utilità: l’IVA 74 ter. Ogni commercialista dedito alla consulenza nel settore turismo conosce alla perfezione la materia, poiché questo articolo di legge regolamenta la cessione dei pacchetti turistici da parte dell’Agenzia di Viaggio e del Tour Operator.
L’Art. 74 ter del D.P.R. 633/72 regolamenta la cessione dei pacchetti turistici e le modalità d’applicazione dell’IVA secondo il principio “da base a base”, che comporta la sottrazione dei costi per l’acquisto di beni e servizi dal corrispettivo pattuito dall’Agenzia di Viaggio o Tour Operator e pagato dal cliente (al lordo dell’IVA). La differenza, risultante dallo scorporo dell’IVA al 20%, costituisce la base imponibile netta cui applicare l’aliquota ordinaria, nel caso delle prestazioni all’interno della UE. le prestazioni extra UE non sono considerate imponibili ai sensi dell’Art. 9 del D.P.R. 633/72.
Occorre prestare attenzione alla definizione del Pacchetto Turistico, condizione necessaria per l’applicabilità della normativa e, in fase di emissione della fattura, citare gli elementi seguenti:
- (Art.4): che si tratta di operazione per la quale l’imposta è stata assolta ai sensi del D.M.F. 30/07/1999 n. 340 e
- che la fattura stessa non costituisce titolo per la detrazione d’imposta per le operazioni entro UE
- per le operazioni extra UE: non imponibile ai sensi dell’Art. 9 D.P.R. 633/72 con apposizione della marca da bollo da € 1,81 se la somma alla quale si riferisce la fattura supera l’importo di € 77,47.
Le prestazioni si considerano rese al momento del pagamento dell’intero corrispettivo e comunque non oltre la data d’inizio del viaggio.
L’Agenzia di Viaggio che acquista pacchetti turistici o singoli servizi per conto proprio, cioè indipendentemente dalla richiesta/vendita ad un Cliente viaggiatore, è tenuta all’applicazione di quanto previsto all’Art. 74 ter come un Tour Operator.
Il Tour Operator, fornitore dell’Agenzia di Viaggio, fatturerà all’Agenzia il prezzo netto di vendita comprensivo di IVA e l’Agenzia fatturerà al Cliente viaggiatore il prezzo completo del pacchetto turistico, IVA inclusa.
La liquidazione dell’IVA avviene come detto con il metodo “base su base” e l’imposta (se dovuta) applicata con l’aliquota del 20% e calcolata sulla differenza tra il prezzo di vendita comprensivo di IVA e il costo d’acquisto, anch’esso comprensivo di IVA.
L’annotazione delle operazioni deve avvenire entro il mese successivo a quello in cui sono state effettuate dall’Agenzia.
Il nostro staff è, come sempre, a disposizione per contatti di approfondimento!
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redazione dice
Rimane invariato l’articolo 74ter.
Graziella dice
Con la legge di stabilità le scuole sono obbligate a pagare le fatture senza iva che sarà versata direttamaente all’ufficio delle entrate. Con la 74/ter come fanno a sapere qual è l’IVA da versare ?